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A cura di: Alessandro Allaria di Napoli - Tratto da: Unione Consulenti |
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Contratti informatici su hardware, software e diffusione dati
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Col termine contratti informatici si intendono quelle operazioni economiche aventi come finalità l’acquisizione od utilizzazione di hardware e software oppure il reperimento, l’elaborazione e la diffusione di dati mediante strumenti informatici.
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L’hardware svolge la funzione di eseguire le operazioni di ricezione ed elaborazione delle informazioni ed è composto da una unità centrale e da uno o più terminali: non è di per sé in grado di svolgere compiti utili praticamente per l’operatore e pertanto necessità delle opportune istruzioni che le derivano dai programmi o software.
A sua volta il software si distingue in quello di base per lo svolgimento delle operazioni generali ed in quello che è funzionale alle esigenze operative specifiche secondo le necessità dell’utente.
Il software può essere fornito dalla stessa impresa che produce l’hardware oppure da un’altra azienda o da un libero professionista.
Per quanto concerne il profilo strettamente giuridico, l’hardware si considera quale bene immateriale e più precisamente una invenzione e pertanto se ne può divenire proprietario, oppure averlo in locazione ed in leasing.
Diversamente l’hardware non può essere brevettato quale invenzione industriale, ma viene tutelato quale bene immateriale quali sono le opere di ingegno secondo il diritto d’autore.
Per quanto riguarda il software, bisogna distinguere anche un bene materiale quali sono di dischi o nastri su cui sono registrati i programmi, allo scopo di riprodurli in larga scala e ne è proprietario l’impresa produttrice oppure il rivenditore.
Diversa è la situazione in cui un programma viene creato secondo una specifica richiesta dell’utilizzatore, in quanto non si verifica una ipotesi di vendita di un bene materiale perché il supporto magnetico riveste un ruolo meramente strumentale.
Per quanto concerne i profili formali una prima classificazione va effettuata in base alla categoria di appartenenza del soggetto fornitore del servizio informatico. Se si tratta di grandi imprese i contratti verranno redatti per iscritto secondo il modello dei negozi di adesione. Le medie imprese ricorreranno, invece alla forma scritta per alcune clausole come quelle relative alle condizioni economiche che verranno disciplinate dettagliatamente, mentre le altre saranno redatte in modo più generico. Infine le piccole imprese informatiche ed i liberi professionisti concluderanno i loro accordi ricorrendo, solitamente alla forma orale.
Per quanto concerne i profili di responsabilità del fornitore di hardware e software bisogna analizzare lo schema pattizio utilizzato per la gestione della fattispecie. In caso di vendita e di locazione finanziaria troveranno applicazione la normativa per cui l’impresa di informatica risponderà dei vizi del bene ceduto se non riesce a dimostrare di averli ignorati senza colpa al momento della consegna. Pertanto il fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità se dimostra di aver eseguito sulla macchina o sul programma tutti i necessari controlli.
Il contratto avente ad oggetto l’hardware implica l’obbligazione di recapitarlo al cliente mentre le prestazioni inerenti il montaggio sono contenute in un atto separato secondo la normativa dell’appalto di servizi. Al riguardo l’orientamento consolidato della Cassazione sostiene cha la prestazione di consegnare comprende anche quella del montaggio.
La fattispecie più complessa si riscontra quando è la medesima impresa a fornire l’hardware ed il software, compresa la relativa manutenzione, nell’ambito di una tipologia negoziale definita come Contratto di sviluppo. Secondo l’orientamento che sembra prevalere attualmente, le varie prestazioni dovrebbero avere una propria autonomia ed indipendenza, e pertanto la risoluzione per inadempimento di una delle obbligazioni non consente lo scioglimento dei restanti vincoli negoziali. Articolo a cura del Dott. Alessandro Allaria di Napoli www.contrattiesocieta.com alessandroallaria@contrattiesocieta.com
Sottocategoria: Contratti-e-modulistica-
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EDITORIALE |
L'evoluzione delle tecnologie di radiolocalizzazione.. - Cari Lettori,
Oggi le tecnologie avanzate offrono delle soluzioni ottimali a problemi, che toccano questioni come la sicurezza, il soccorso e il controllo a distanza. Lo sviluppo delle tecnologie satellitari, in particolare, ha fatto sì che venissero messi a punto dei sistemi di localizzazione in grado di determinare costantemente la posizione di un veicolo a distanza e, conseguentemente, di fo.. - di Silvia La Montagna
[continua...]
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