Il documento, alla luce del nuovo Codice della privacy , cerca dunque di offrire indirizzi e risposte relativamente ad alcune delicate questioni quali autonomia e responsabilità del giornalista; rapporti con le pubbliche amministrazioni; diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati sulla salute e sulla vita sessuale.
In estrema sintesi, in virtù di esso è possibile indicare come segue alcune linee guida per il giornalista o possibili soluzioni nei casi pratici, le quali saranno meglio illustrate nel prosieguo :
1) viene riaffermata la responsabilità del giornalista, al quale spetta acquisire, selezionare, scegliere i "dati utili ad informare la collettività", in assoluta autonomia;
2) è il giornalista a valutare se la notizia sia di interesse pubblico e se il particolare che si sta per pubblicare (anche quello che rientra nella sfera privata del singolo) sia essenziale all'informazione;
3) il Garante ricorda (più volte lo aveva già fatto in passato) che la pubblica amministrazione ha precisi obblighi di trasparenza, derivanti da leggi. Dunque, "la disciplina sulla tutela dei dati personali non può in quanto tale essere invocata strumentalmente per negare l'accesso ai documenti";
4) i provvedimenti pronunciati dal Garante in questi anni hanno più volte chiarito che il giornalista può acquisire legittimamente, ad esempio: l'ammontare dei redditi dei contribuenti; le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono cariche pubbliche; i dati contenuti negli albi professionali; i risultati scolastici ecc. Se l'acquisizione è lecita, il Garante sottolinea però che la diffusione di queste informazioni deve essere essenziale alla notizia. Questo requisito dell'essenzialità costituisce il perno della normativa sulla privacy;
5) quanto alle foto dei bambini, il Garante ricorda che lo spirito delle norme esistenti è quello di non recare danno al minore e, pertanto "può ritenersi lecita, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggano il minore in momenti di svago e di gioco";
6) possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell'interessato le foto di "persone in luoghi pubblici", purché non siano lesive del decoro e della dignità e purché il fotografo non abbia fatto ricorso ad artifici e pressioni indebite;
7) il Garante ribadisce il già noto divieto di pubblicare le foto "segnaletiche", fornite dalle forze dell'ordine per scopi di giustizia. Ma si deve notare che ciò non impedisce affatto di pubblicare "altre" immagini dei soggetti indagati od arrestati (purché acquisite lecitamente). Il diritto di cronaca va ribadito anche qui, pur sapendo che la legge prescrive "canoni di liceità e correttezza", sempre in base al criterio della "essenzialità, pertinenza e non eccedenza";
8) i nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio possono essere resi noti. Qui il Garante sottolinea la necessità di salvaguardare altre persone non direttamente implicate e fa notare che, ad esempio nella fase iniziale dell'indagine giudiziaria, le generalità di chi vi si trova coinvolto e il giudizio sull'entità dell'addebito possono creare problemi "non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l'enfasi del messaggio erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata".
Autonomia e responsabilità del giornalista
Come si legge nel documento in parola, le norme dettate in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici si limitano ad individuare solo alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto dei diritti e libertà fondamentali protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l’identità personale e il “nuovo” ed importante diritto alla protezione dei dati personali , senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch’essa sul piano delle garanzie costituzionali .
Il Garante rileva che la scelta di non introdurre regole rigide in materia, bensì di limitarsi ad indicare espressamente solo alcuni presupposti – scelta sostenuta dall’Ordine dei giornalisti e condivisa dal Garante al momento della stesura del Codice deontologico – si è basata su due ordini di considerazioni.
Da una parte, si è tenuto conto del fatto che la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che in esse sono coinvolti non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti: un medesimo dato può essere infatti legittimamente pubblicato in un determinato contesto e non invece in un altro.
D’altra parte, una codificazione minuziosa di regole in questo ambito risulterebbe inopportuna in un quadro nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel tempo (essenzialità dell’informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l’autonomia e la responsabilità del giornalista.
Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta pertanto, in sostanza, affidato in prima battuta al giornalista il quale, in base a una propria valutazione (che può essere sindacata) acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della normativa vigente – in particolare, del Codice deontologico – e assumendosi la responsabilità del proprio operato.
Interesse pubblico e essenzialità dell’informazione
Il giornalista è tenuto a valutare, in primo luogo, quando una notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria.
La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell’originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti.
Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando vi siano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, rileva il Garante, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via).
Deve in proposito tuttavia evidenziarsi come, in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle persone non basta, di per sé, ad escludere l’identificazione delle medesime: detta identificazione, infatti, potrebbe realizzarsi attraverso la combinazione di più informazioni concernenti la persona (l’età, la professione, il luogo di lavoro, l’indirizzo dell’abitazione, ecc.).
Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni
L’Autorità ricorda innanzitutto come viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustificano la propria decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.
Per avere ulteriori informazioni è disponibile il servizio professionale di riposta ai quesiti personali.
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